I NOSTRI SUCCESSIDiritto del curatore di ingiungere la consegna della documentazione bancaria

4 Agosto 20200

Il Tribunale di Napoli su richiesta della curatela fallimentare, patrocinata dallo Studio Legale Riccardi, emette un’ingiunzione di consegna della documentazione bancaria ingiustamente rifiutata.

Il diritto del curatore fallimentare alla consegna dei documenti relativi a rapporti bancari ha la consistenza ed il rango di vero e proprio diritto soggettivo autonomo, il quale trova fondamento, innanzitutto, nella disposizione normativa dell’art. 119 co. 4° del D.Lgs n.385/1993 (dal tenore e dal contenuto inequivocabili) e, poi, nei doveri di solidarietà e negli obblighi di comportamento secondo buona fede nella esecuzione dei rapporti contrattuali (fra tutte: Cass. civ., sez. I, n. 12093/2001; Cass. civ., sez. I, n. 11733/1999; Trib. Udine, sentenza n.64 del 17/1/2011, in unijuris.it; Trib. Varese, 02/11/2009, in ilcaso.it; Trib. Torino, ord. 12/4/2010, in ilcaso.it).

Oltretutto, ai fini della immediata concessione della provvisoria esecuzione, si rileva che il presupposto del grave pregiudizio nel ritardo previsto dall’art. 642 co. 2° c.p.c. deve riscontrarsi nella necessità per il curatore di avere l’immediata disponibilità di ogni documentazione inerente i rapporti intrattenuti dal fallito al fine di poter intraprendere le azioni a tutela degli interessi della massa e di concludere la procedura fallimentare con celerità e speditezza.

La giurisprudenza in molteplici occasioni, valorizzando il periculum in mora ovverosia un pregiudizio grave ed
irreparabile, riconosce la possibilità al cliente, ed a maggior ragione al curatore fallimentare, di poter anche accedere alla tutela atipica prevista dall’art. 700 c.p.c.; così: Trib. Treviso 09.08.2016; Trib. Napoli, Sez. dist. di Frattamaggiore 06.04.2010; Trib. Napoli 04.04.2002; Trib. Messina 23.01.2002; Trib. di Torre Annunziata, 08.03.2002; Trib. Taranto 19.02.1997; Trib. Milano 22.01.1997; Trib. Alba 28.03.1996; Trib. Brescia 05.12.1995.

 

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