ApprofondimentiDiritto BancarioLa nullità selettiva in materia di prodotti finanziari

20 Febbraio 20190

Con recentissima ordinanza della Prima Sezione Civile n.23927 dell’01.10.2018 è stata rimessa al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione della legittimità della nullità selettiva in materia di contratti d’investimento. L’eccezione di nullità limitata ad alcuni soli ordini di acquisto, c.d. nullità selettiva, ha recentemente impegnato la giurisprudenza ma la sua interpretazione non è uniforme. Difatti da un lato si è ritenuto che, trattandosi di una nullità di protezione, possa essere eccepita dall’investitore anche limitatamente ad alcuni ordini d’acquisto (in questi termini si era espressa Cass. civ. 27/04/2016 n.8395); in altro senso l’uso selettivo della nullità è stato considerato abusivo poiché l’intermediario non può compiere un uso opportunistico e distorto della normativa di protezione. L’art. 23 del TUF prevede che “i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento (…) sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente”. Inoltre, a mente della disposizione citata “nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo”; infine il terzo comma soggiunge che “la nullità può essere fatta valere solo dal cliente (…)”. Nel quadro del c.d. neoformalismo la norma delinea, quindi, una peculiare ipotesi di forma di protezione, volta – al pari della nullità di protezione cui la violazione della stessa conduce – a portare all’attenzione dell’investitore (parte “debole” del rapporto) l’importanza del negozio che si accinge a compiere e tutte le clausole del medesimo. La “questione di massima di particolare importanza” concernente la possibilità per l’investitore di fare un uso “selettivo” della nullità del contratto quadro, limitandone gli effetti solo ad alcune delle operazioni poste in essere in esecuzione del rapporto dichiarato nullo. In sintesi, a fronte di una duratura e proficua esecuzione del contratto, la rilevazione della nullità per difetto di forma del contratto-quadro solo in relazione alle operazioni d’investimento svantaggiose per l’investitore si appalesa contraria al principio di buona fede in executivis.

Com’è noto le Sezioni Unite erano state già interrogate sul punto ma, risolvendo una questione a monte, non si erano puntualmente pronunciate (con le sentenze n.898/2018 e n.1200/2018 le Sezioni Unite, infatti, hanno solo escluso la nullità del contratto quadro c.d. monofirma qualora il consenso dell’intermediario possa desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti).

A questo punto si pensa che la parola passi alle Sezioni Unite, le quali dovranno ricercare il difficile punto di equilibrio tra interessi contrapposti: da un lato, quello di garanzia degli investimenti operati dai privati con i loro risparmi; dall’altro, quello di tutela dell’intermediario finanziario.

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