Diritto CommercialeIl pignoramento delle quote di una società a responsabilità limitata

14 Dicembre 20130

Il Tribunale di Parma, con la sentenza del 20 maggio 2013, affronta la tematica relativa al pignoramento di quote di “srl”, soffermandosi in particolare sulla tipologia di procedimento con cui detto pignoramento debba essere eseguito.

Esso riveste particolare importanza dal momento che il codice civile all’art. 2471 prevede sì l’espropriabilità di una quota di “srl”, ma nulla dispone con riferimento alla natura del procedimento da seguirsi né tantomeno opera rinvii specifici alle tipologie espropriative espressamente disciplinate nel codice di procedura civile (in particolare, pignoramento presso il debitore e pignoramento presso terzi).

Per supplire a tale silenzio normativo, giurisprudenza e dottrina hanno cercato in primis, di individuare a quale categoria di “bene” dovesse essere ricondotta una quota di s.r.l. ed, in secondo luogo, di ipotizzare quale potesse essere la procedura applicabile in tema di pignoramento della stessa.

Con riguardo al primo aspetto, la prevalente giurisprudenza aveva più volte affermato la necessità di considerare una quota di s.r.l. come diritto di credito, con la conseguenza che il pignoramento presso terzi rappresentava l’unica procedura espropriativa applicabile, stante l’espressa previsione di cui all’art. 543 c.p.c..

Orientamenti giurisprudenziali più recenti avevano, poi, riqualificato la natura della quota di s.r.l., definendola come bene immateriale equiparato ad un bene mobile non iscritto al pubblico registro, ai sensi dell’art. 812 c.c., in ragione del suo valore patrimoniale oggettivo che è dato dalla frazione del patrimonio che rappresenta ed in quanto, ad essa, si legano specifici diritti ed obblighi.

Tuttavia, anche a seguito di tale nuovo inquadramento, nulla cambiava in ordine alla procedura espropriativa applicabile, sulla base del presupposto per cui il pignoramento mobiliare presso il debitore era da escludersi stante l’inesistenza di un bene materiale nella disponibilità del debitore su cui effettivamente rivalersi in sede esecutiva. Conseguentemente, ragionando per esclusione, l’unica procedura che giurisprudenza e dottrina ritenevano applicabile rimaneva quella dettata dagli artt. 543 e ss del c.p.c.

Di avviso contrario è invece il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Parma, secondo cui “la soluzione di cui sopra non terrebbe in debita considerazione le nuove disposizioni contenute nell’art. 2471 c.c.”.

Tale norma, infatti, prevedendo nella sua nuova formulazione che “il pignoramento si esegue mediante notifica al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro imprese”, pur non indicando e/o rinviando espressamente al procedimento espropriativo da seguirsi, sembra volere privilegiare il creditore pignorante imponendo un regime pubblicitario erga omnes (circostanza questa non rinvenibile nel procedimento espropriativo presso terzi ex 534 c.p.c., che, infatti, contempla un regime pubblicitario inter partes).

Ad avviso del giudicante, quindi, le modifiche introdotte dal legislatore all’art. 2471 c.c. imporrebbero di considerare superata la tesi del pignoramento presso terzi quale procedura applicabile per il pignoramento di una quota di srl, a favore di un procedimento espropriativo ad hoc, da svolgersi mediante notifica al debitore ed alla società di un atto complesso e la sua successiva iscrizione al registro imprese”.

Secondo il Tribunale di Parma, la notifica del pignoramento anche alla società non sarebbe dunque finalizzata a consentire alla stessa di rendere la dichiarazione in udienza di cui all’art. 547 c.c. –interpretazione questa, invece, sostenuta da una corrente giurisprudenziale e dottrinale minoritaria al fine di confermare l’applicabilità del procedimento ex 543 c.p.c. anche alle quote di s.r.l. – ma semplicemente risponderebbe alla necessità di mettere al corrente la società di un evento che “incidendo sulla compagine sociale, produce effetti indiretti nei confronti della società stessa” ed, altresì, al fine di “consentire l’immediata annotazione del pignoramento nel medesimo libro soci”.

Ciò premesso, secondo il giudice esecutivo poi, poiché l’art. 2471 c.c. prescrive che l’ordinanza che dispone la vendita debba essere notificata alla società a cura del creditore procedente, se ne desume che la fase finale della procedura espropriativa relativa ad una quota di s.r.l. sia da ricondursi nel solco del pignoramento presso il debitore, con la conseguenza che trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 534 e ss. del c.p.c.

Avv. Alfredo Riccardi

Lascia un Commento

La tua email non verrà pubblicata I campi obbligatori sono contrassegnati con *

Questo sito è protetto da reCAPTCHA, ed è soggetto alla Privacy Policy e ai Termini di utilizzo di Google.

https://www.riccardilex.com/wp-content/uploads/2020/06/logo-riccardi-black_8b33560387d776e8612503216e308f83.png

Follow us:

+39 02 94758450
info@riccardilex.com

• STUDIO LEGALE RICCARDI •
Codice fiscale e Partita IVA: 05532071213 • Polizza RC Professionale AIG Europe S.A. n. ICNF000001.093445
• www.riccardilex.com • info@riccardilex.com • studio@pec.riccardilex.com