Crisi D'ImpresaLe recenti novità del decreto “del fare” come hanno inciso sul concordato preventivo – Applicazione immediata delle nuove norme anche ai concordati in corso

14 Luglio 20130

L’art. 81 del Decreto Legge n. 69 del 21/06/2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella stessa giornata del 21/06/2013, ha apportato significative modifiche al cosiddetto “concordato in bianco”.

Di seguito si riporta il testo novellato dell’art. 161 L.F. con evidenziate in giallo le parti di nuova introduzione

 

Art. 161.

Domanda di concordato.

1.La domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l’impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell’anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza.

2.Il debitore deve presentare con il ricorso:

  1. a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa;
  2. b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
  3. c) l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
  4. d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.
  5. e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta.

3.Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridicita’ dei dati aziendali e la fattibilita’ del piano medesimo. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.

4.Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell’ articolo 152 .

5.La domanda di concordato e’ comunicata al pubblico ministero ed è pubblicata, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria.

6.L’imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e cento venti giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all’omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell’articolo 182 bis, primo comma. In mancanza, si applica l’articolo 162, commi secondo e terzo. Con il decreto di cui al primo periodo, il tribunale può nominare il commissario giudiziale di cui all’articolo 163, secondo comma, n. 3, e si applica l’articolo 170, secondo comma. Il commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall’articolo 173, deve riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all’articolo 15 e verificata la sussistenza delle condotte stesse, può, con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma dell’articolo 18.

7.Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all’articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell’articolo 111.

  1. 8. Con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell’impresa e all’attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino alla scadenza del termine fissato. Il debitore, con periodicità mensile, deposita una situazione finanziaria dell’impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l’articolo 162, commi secondo e terzo. Quando risulta che l’attività compiuta dal debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche d’ufficio, sentito il debitore e il commissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo. Il tribunale può in ogni momento sentire i creditori.
  2. La domanda di cui al sesto comma è inammissibile quando il debitore, nei due anni

precedenti, ha presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non

abbia fatto seguito l’ammissione alla procedura di concordato preventivo o l’omologazione

dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.

10.Quando pende procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine di cui al

sesto comma è di sessanta giorni, prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non

oltre sessanta giorni.

Il decreto legge “del fare” stringe le maglie sulla più recente e rilevante novità introdotta nella legge fallimentare, ovvero sull’istituto del concordato in bianco. Lo strumento del concordato in bianco, introdotto lo scorso settembre 2012, consentiva all’impresa in crisi di evitare il fallimento e di salvare il patrimonio dalle aggressioni dei creditori con la massima tempestività depositando in tribunale una semplice domanda accompagnata dagli ultimi tre bilanci della società e dalla delibera ex art. 152 L.F. senza necessità di indicare i creditori, i tempi, le modalità e le percentuali di soddisfazione.

Le principali novità introdotte con il “decreto del fare” hanno la finalità di impedire condotte abusive di questo strumento, cioè domande dirette soltanto a rinviare il momento del fallimento quando lo stesso non è più evitabile, così come è emerso dai primi rilievi statistici. A tal uopo le nuove norme dispongono che l’impresa non potrà più limitarsi alla semplice domanda iniziale in bianco, ma dovrà depositare, a fini di verifica, l’elenco nominativo dei suoi creditori e l’entità della pretesa creditoria dagli stessi vantata. Il Tribunale, inoltre, potrà nominare un commissario giudiziale che controllerà se l’impresa in crisi si stia effettivamente attivando per predisporre una compiuta proposta di pagamento ai creditori ed in presenza di atti in frode ai creditori, il Tribunale potrà immediatamente chiudere la procedura.

In sostanza l’obiettivo dichiarato del Governo è stato quello di risolvere alcune criticità della legge fallimentare evidenziate dai tribunali italiani, aumentando soprattutto la trasparenza di informativa nella fase di pre concordato e, quindi, migliorando la tutela dei creditori. Difatti il debitore ora viene obbligato ad allegare alla domanda di pre concordato informazioni dettagliate relative ai creditori con i rispettivi crediti, ma soprattutto viene resa obbligatoria l’informativa periodica (ovvero mensile) finanziaria, precedentemente a discrezione del tribunale. Questa dovrà essere pubblicizzata nel Registro imprese entro le 24 ore successive al deposito. Inoltre il debitore dovrà comunicare al tribunale le iniziative e le attività intraprese per definire la proposta e il piano da sottoporre ai creditori, pena l’abbreviamento del termine concesso con l’istanza in bianco. Da ultimo il tribunale potrà nominare un commissario giudiziale che avrà il compito di sorvegliare l’operato del debitore ed esaminare le scritture contabili; ove riscontrasse delle criticità il commissario dovrà riferirne immediatamente al tribunale che potrà dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, dichiarare il fallimento del debitore.

A tal proposito merita di essere segnalata una recentissima pronuncia del Tribunale di Pavia del 26 giugno 2013 la quale ha ritenuto applicabili, ratione temporis, le modifiche di cui al D.L. 21 giugno 2013, n. 69 anche alle procedure pendenti.

In sostanza il tribunale lombardo ha ritenuto che le disposizioni di cui all’articolo 161 L.F., così come modificate dal D.L. n. 69/2013, trovano applicazione anche alle procedure pendenti nei seguenti termini: a) la disposizione che impone, a pena di inammissibilità, ulteriori oneri di deposito documentale consente al tribunale di richiedere la relativa integrazione ex art. 162, comma 1, L.F.; b) la disposizione che prevede la nomina del commissario trova applicazione a tutte le procedure pendenti, sia a quelle per le quali ancora non è stato emesso il decreto di concessione del termine sia a tutte le altre in quanto, nonostante il tenore letterale della norma (“con il decreto di cui al terzo comma il tribunale può nominare”) la ratio della disposizione, che consiste nel fornire al tribunale un efficace strumento di controllo dell’operato della società in concordato al fine di evitare abusi a danno dei creditori (che si accompagna all’obbligatorietà, oggi normativamente prevista, della compilazioni di relazioni informative sull’andamento della società e della procedura preconcordataria), non può soffrire alcun limite temporale nella sua applicazione e ciò anche in considerazione del fatto che già una parte della giurisprudenza di merito aveva anticipato tale figura nominando un ausiliario ai sensi dell’art. 68 c.p.c..

avv. Alfredo Riccardi

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