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Il Tribunale di Milano, con un’ordinanza pronunciata all’esito di un procedimento sommario semplificato (ex art. 702 bis c.p.c.), afferma che sia l’Erario a dover pagare i compensi all’avvocato che aveva assistito la procedura fallimentare successivamente revocata. Pur nella diversità del ruolo del difensore officiato dalla curatela rispetto all’incarico svolto dal curatore – la natura onerosa...

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