ApprofondimentiDiritto CommercialeCassazione Sezioni Unite 24699/2026: prove, spese CTP e danno da mora

7 Settembre 20260

La Cassazione Sezioni Unite 24699/2026 affronta importanti questioni in materia di prova testimoniale, spese del consulente tecnico di parte e liquidazione del risarcimento del danno. Con l’ordinanza n. 24699 del 18 agosto 2026, consultabile anche sul sito ufficiale della Corte di Cassazione, la Corte chiarisce quando il rigetto di una richiesta istruttoria può essere censurato in Cassazione, quando devono essere rimborsate le spese della consulenza tecnica di parte e quali criteri devono essere seguiti per rivalutazione e interessi compensativi..

La controversia nasce dai danni subiti da alcuni fondi agricoli nel Comune di Ramacca, in Sicilia, a causa di ripetute esondazioni del torrente “Sbarda l’Asino”. I proprietari avevano agito contro l’amministrazione regionale, lamentando la mancata manutenzione dell’alveo e delle sponde. Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche aveva riconosciuto la responsabilità dell’Autorità di Bacino ai sensi dell’art. 2051 c.c., ma aveva attribuito ai danneggiati un concorso di colpa ex art. 1227 c.c., ritenendo non adeguatamente curati i fossi di scolo presenti sui fondi. Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche aveva poi confermato, in larga parte, la decisione.

Rigetto delle prove testimoniali: quando è censurabile in Cassazione

Uno dei passaggi centrali dell’ordinanza riguarda il mancato accoglimento delle prove testimoniali richieste dai proprietari per dimostrare gli interventi di pulizia dei fossi. Le Sezioni Unite ribadiscono che, in linea generale, la valutazione di irrilevanza della prova testimoniale appartiene al giudice di merito. Tuttavia, il rigetto diventa sindacabile in Cassazione quando manca una valutazione logica e coerente delle circostanze dedotte, quando la prova riguarda fatti decisivi oppure quando è diretta a contrastare altre risultanze istruttorie ed è respinta con una motivazione generica.

Nel caso concreto, la Cassazione ha ritenuto illogica la motivazione del giudice d’appello: gli interventi di manutenzione indicati dai ricorrenti erano stati eseguiti prima di tre delle quattro esondazioni contestate e potevano quindi incidere direttamente sull’accertamento del concorso di colpa. Inoltre, non è consentito imputare alla parte il mancato assolvimento dell’onere probatorio quando la stessa si sia offerta di fornire la prova e il giudice non l’abbia ammessa.

Spese del consulente tecnico di parte: non serve provare il pagamento

Di particolare interesse è il principio sulla consulenza tecnica di parte. Le Sezioni Unite affermano che le spese del consulente nominato nel corso del processo rientrano tra le spese processuali ex art. 91 c.p.c. e possono essere liquidate anche se la parte non dimostra di avere già pagato il professionista. È sufficiente che risulti l’assunzione dell’obbligazione, normalmente implicita nel conferimento dell’incarico professionale.

Diversa è la disciplina delle spese per consulenze stragiudiziali, che costituiscono danno emergente. Se la parte sostiene di averle già pagate, deve provarne l’esborso; se invece chiede il rimborso di una spesa necessaria ma non ancora sostenuta, deve dimostrare l’esistenza dell’obbligazione oppure la necessità o utilità della futura spesa.

Danno da mora, rivalutazione e interessi compensativi

La Cassazione censura anche la liquidazione del credito risarcitorio. Il danno, quale obbligazione di valore, deve essere correttamente attualizzato alla data della decisione. Non è quindi corretto recepire, senza aggiornamento, una stima effettuata anni prima.

Quanto agli interessi compensativi di mora, il giudice può scegliere equitativamente il saggio, la decorrenza e la periodicità, ma deve rendere comprensibile il criterio utilizzato. L’equità non giustifica un calcolo privo di spiegazione: se capitale e interessi sono liquidati separatamente, devono risultare i parametri applicati.

Esito della decisione

Le Sezioni Unite hanno accolto il quinto, il sesto, l’undicesimo, il quattordicesimo e il quindicesimo motivo di ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in diversa composizione. L’ordinanza n. 24699/2026 assume così rilievo per il processo civile, la consulenza tecnica di parte e la corretta liquidazione del risarcimento del danno con effetti processuali concreti rilevanti.

Scarica qui l’ordinanza n. 24699 del 18 agosto 2026, le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione.

avv. Edgardo Riccardi

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