ApprofondimentiDiritto BancarioFideiussioni ABI: le Sezioni Unite n. 24825/2026 chiariscono nullità, prova e art. 1957 c.c.

1 Settembre 20260

Con la sentenza n. 24825 del 28 agosto 2026, le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione intervengono nuovamente sulla complessa materia delle fideiussioni ABI e delle clausole censurate dalla Banca d’Italia con il noto provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, chiarendo due questioni particolarmente controverse: l’applicabilità della disciplina antitrust alle fideiussioni specifiche e ai contratti stipulati fuori dal periodo esaminato dall’Autorità, nonché gli effetti della clausola di pagamento “a prima richiesta” sull’art. 1957 c.c.

La controversia nasce dall’opposizione a un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Siracusa nei confronti di due garanti. Le fideiussioni, sottoscritte nel 2015 a garanzia di specifiche operazioni bancarie, contenevano clausole corrispondenti a quelle dello schema ABI già censurate dalla Banca d’Italia: la clausola di reviviscenza, la clausola di sopravvivenza e la deroga all’art. 1957 c.c.

Il problema principale riguardava la possibilità di applicare i principi già affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 41994/2021 anche a fideiussioni stipulate molti anni dopo il provvedimento Banca d’Italia e, soprattutto, a garanzie specifiche anziché omnibus.

La Cassazione esclude qualsiasi automatismo. Il provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia possiede una particolare rilevanza probatoria entro il proprio ambito di riferimento, ma non può essere considerato automaticamente sufficiente per dimostrare l’esistenza di un’intesa anticoncorrenziale in qualsiasi periodo storico e per qualsiasi tipologia di fideiussione.

Quando la fideiussione specifica contenente le tre clausole ABI sia stata stipulata in un periodo precedente o successivo a quello oggetto dell’indagine della Banca d’Italia, spetta infatti al giudice di merito verificare concretamente se il modello contrattuale utilizzato costituisca attuazione di un’intesa o di una pratica concordata restrittiva della concorrenza.

In questa verifica, il provvedimento Banca d’Italia del 2005 può essere utilizzato come elemento di prova, ma non è, da solo, sufficiente. Occorre valutarne la reale portata temporale e oggettiva insieme agli altri elementi acquisiti nel processo. Analogo ragionamento vale per le fideiussioni specifiche: l’accertamento amministrativo riguardava direttamente lo schema delle fideiussioni omnibus, per cui chi invoca la nullità deve dimostrare che la standardizzazione anticoncorrenziale abbia interessato anche la specifica garanzia oggetto di causa.

Le Sezioni Unite confermano dunque la possibilità della nullità delle fideiussioni “a valle”, secondo i principi della sentenza n. 41994/2021, ma subordinano tale conseguenza alla prova del collegamento con un’intesa o pratica anticoncorrenziale effettivamente rilevante nel caso concreto.

Di particolare importanza è anche il principio relativo all’art. 1957 c.c.. La Corte stabilisce che, qualora la fideiussione contenga una clausola di pagamento a prima richiesta, il creditore può evitare la decadenza prevista dall’art. 1957 c.c. anche mediante una semplice richiesta stragiudiziale tempestivamente inviata al garante.

Questo vale persino quando la distinta clausola che esonerava la banca dal rispetto dei termini dell’art. 1957 c.c. sia stata dichiarata nulla per violazione della normativa antitrust. Secondo le Sezioni Unite, infatti, la clausola “a prima richiesta” svolge una funzione diversa e non viene automaticamente travolta dalla nullità della deroga all’art. 1957 c.c.

La sentenza Cassazione n. 24825/2026 assume quindi notevole rilevanza nel contenzioso sulle fideiussioni bancarie: limita gli automatismi probatori fondati sul provvedimento Banca d’Italia del 2005, valorizza l’accertamento concreto del giudice e chiarisce che la richiesta stragiudiziale può essere sufficiente a impedire la decadenza del creditore in presenza di una valida clausola di pagamento a prima richiesta.

Scarica qui la sentenza n. 24825 del 28 agosto 2026, le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione.

avv. Edgardo Riccardi

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