I NOSTRI SUCCESSIIndebito oggettivo-Presupposti

27 Ottobre 20250
Indebito oggettivo-Presupposti

 

Lo Studio Legale Riccardi ha patrocinato dinanzi il Tribunale di Trapani una  società in liquidazione giudiziale che ha promosso un’azione finalizzata ad ottenere la restituzione della somma complessiva di € 475.110,00, versata nel biennio 2014-2015 ad un soggetto privato.

La società attrice ha sostenuto che tali pagamenti, registrati contabilmente con causali quali “emolumenti”, “acconto”, “saldo emolumenti” e “anticipo TFM”, fossero in realtà privi di qualsiasi causa giustificativa e costituissero atti di distrazione patrimoniale.

Il Tribunale, dopo aver richiamato la disciplina dell’indebito oggettivo (art. 2033 c.c.), si è soffermato sull’onere della prova, che grava sull’attore (solvens).

Quest’ultimo deve dimostrare sia l’avvenuto pagamento sia l’assenza di una causa debendi.

Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto assolti entrambi gli oneri probatori ovverosia:

La prova del pagamento: Che è stata fornita attraverso la produzione dei libri contabili e degli estratti conto della società, che documentavano in modo inequivocabile i numerosi e ingenti trasferimenti di denaro a favore del convenuto;
La prova della mancanza di causa: Che è stata raggiunta in via presuntiva.

Il Tribunale ha accertato che le causali contabili erano fittizie, poiché il convenuto non risultava essere né un dipendente della società (escludendo la giustificazione come “emolumenti”), né un amministratore (escludendo il diritto al Trattamento di Fine Mandato – TFM).

Inoltre, la grave situazione di perdita economica della società negli anni in cui i pagamenti venivano effettuati è stata considerata un ulteriore elemento a sostegno dell’assenza di una valida giustificazione causale per tali esborsi.

Un punto centrale della decisione riguarda la decorrenza degli interessi sulla somma da restituire.

L’art. 2033 c.c. stabilisce che gli interessi decorrono dal giorno del pagamento se chi lo ha ricevuto era in mala fede (accipiens in mala fide), oppure dal giorno della domanda giudiziale se era in buona fede.

La buona fede è presunta e spetta al solvens dimostrare la mala fede dell’ accipiens, intesa come la consapevolezza di non aver diritto a ricevere la somma .

Il Tribunale ha ritenuto provata la mala fede del convenuto sulla base di diversi elementi indiziari:

La mole ingente dei pagamenti ricevuti in un breve arco temporale.
Il contesto di palese distrazione patrimoniale ai danni della società.
Le operazioni contabili correlate, palesemente inattendibili, volte a mascherare i trasferimenti.
Di conseguenza, il convenuto è stato condannato alla restituzione dell’intera somma, oltre agli interessi calcolati con una specifica scansione temporale:

Interessi legali (art. 1284, co. 1, c.c.) dalla data di ogni singolo pagamento fino alla data della domanda giudiziale.
Interessi moratori maggiorati ai sensi dell’art. 1284, co. 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale fino al saldo effettivo.

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