Supersocietà di fatto. Applicabilità della pregressa disciplina normativa nella vigenza del Codice della Crisi alla richiesta di estensione di fallimento ad una società di fatto
In caso di fallimento dichiarato sotto la vigenza della legge fallimentare del 1942, anche la successiva richiesta di estensione del fallimento ad altri soggetti, pur presentata dopo l’entrata in vigore del Codice della crisi, resta soggetta alla disciplina dell’art. 147 L. Fall., in forza dell’art. 390 CCII, che mantiene l’applicazione del R.D. n. 267/1942 a tutte le procedure aperte in esecuzione o a seguito della procedura originaria.
Il termine annuale previsto dall’art. 10 L. Fall. per la dichiarazione di fallimento non si applica alle società di fatto non iscritte nel registro delle imprese, trattandosi di beneficio riservato solo a soggetti iscritti; ne consegue che l’eccezione di improcedibilità fondata su tale decadenza è infondata nel caso di supersocietà di fatto. Il giudice civile può legittimamente utilizzare, ai fini dell’accertamento della sussistenza di una società di fatto, le risultanze di atti raccolti in un procedimento penale diverso, purché motivi adeguatamente la rilevanza di tali elementi e il contraddittorio sulle relative emergenze sia garantito con la loro produzione in giudizio. L’esistenza di una supersocietà di fatto può essere desunta da una pluralità di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, tra cui dichiarazioni di coindagati, documentazione relativa a trasferimenti di beni aziendali, relazioni della Guardia di Finanza e atti istruttori penali, ove adeguatamente motivati e non smentiti da elementi contrari.
In tal senso Cass. civile, Sez. 1a, Ordinanza n.24247/2025