ApprofondimentiDiritto CommercialeScissione e responsabilità illimitata della beneficiari per i pregressi debiti tributari della scissa

19 Ottobre 20250
Scissione e responsabilità illimitata della beneficiari per i pregressi debiti tributari della scissa

 

Con ordinanza n.26784 del 6 ottobre 2025 la Quinta Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione con propria ordinanza ha affermato il seguente principio di diritto: la società beneficiaria è solidalmente responsabile per i debiti erariali della società scissa relativi a periodi d’imposta anteriori alla data dalla quale l’operazione produce effetti, e può essere richiesta del pagamento di tali debiti senza oneri di avvisi o altri adempimenti da parte dell’Amministrazione, non pregiudicando tale disciplina il diritto di difesa della società beneficiaria la quale è a conoscenza della situazione debitoria della società scissa, ivi comprese le pendenze tributarie, e può dedurre, in sede di opposizione alla cartella, ogni argomentazione per contestare la pretesa impositiva.

La questione giuridica affrontata dalla Corte di Cassazione riguardava la validità di una cartella di pagamento notificata a società beneficiarie di una scissione per debiti tributari della società scissa, quando tale cartella rappresenta il primo atto notificato alle beneficiarie stesse.

1. La Deroga alla Disciplina Civilistica
L’ordinamento civile, all‘art. 2506-quater, comma 3, c.c. , stabilisce una responsabilità solidale delle società coinvolte in una scissione per i debiti della società scissa, ma la contiene “nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto”.

Tuttavia, la normativa tributaria introduce una disciplina speciale e derogatoria. In particolare:

L’art. 173, commi 12 e 13, del TUIR (d.P.R. n. 917/1986) prevede che per i debiti tributari della società scissa, riferibili a periodi d’imposta anteriori alla scissione, rispondano solidalmente e illimitatamente tutte le società partecipanti all’operazione, incluse le beneficiarie.
L’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 472/1997 rafforza questo principio, stabilendo che “nei casi di scissione anche parziale di società o enti, ciascuna società od ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto”.
Questa disciplina speciale, che accorda una maggiore tutela al credito erariale, è stata ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 90 del 2018.

La Consulta ha evidenziato che la diversità di trattamento rispetto alle obbligazioni civili è giustificata dalla peculiarità dell’obbligazione tributaria e trova un bilanciamento nella neutralità fiscale dell’operazione di scissione e nel diritto di regresso della società beneficiaria escussa nei confronti delle altre coobbligate .

2. L’Onere di Motivazione della Cartella e il Diritto di Difesa
Il cuore della controversia decisa dall’ordinanza in esame risiede nell’interpretazione dell’art. 173, comma 13, del TUIR, laddove si specifica che le società coobbligate “hanno facoltà di partecipare ai procedimenti [relativi agli obblighi tributari] e di prendere cognizione dei relativi atti, senza oneri di avvisi o di altri adempimenti per l’Amministrazione”.

Le commissioni tributarie di merito avevano ritenuto invalida la cartella di pagamento perché, essendo il primo atto notificato alle società beneficiarie, avrebbe dovuto essere motivata in modo da consentire loro di comprendere appieno la pretesa, non essendo sufficiente il mero richiamo all’atto presupposto (l’avviso di accertamento notificato alla società scissa) di cui non avevano avuto conoscenza diretta .

La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha ribaltato questa conclusione, affermando che la norma citata esonera esplicitamente l’Amministrazione da tali adempimenti.

Il legame di continuità giuridica tra la società scissa e le beneficiarie implica che queste ultime siano considerate a conoscenza della situazione debitoria della loro dante causa, comprese le pendenze fiscali.

La giurisprudenza di legittimità è consolidata su questo punto, affermando che la notifica della cartella alla sola società beneficiaria, senza la previa notifica dell’atto impositivo, non lede il suo diritto di difesa.

La società beneficiaria, infatti, può impugnare la cartella e dedurre in quella sede ogni contestazione relativa al merito della pretesa tributaria, esattamente come avrebbe potuto fare la società scissa.

In sintesi, la cartella notificata alla società beneficiaria, pur essendo il primo atto ad essa diretto, non necessita di una motivazione “rafforzata” perché la sua legittimità si fonda sul titolo esecutivo (il ruolo) formatosi nei confronti dell’obbligato principale (la società scissa), titolo che estende i suoi effetti alla coobbligata solidale per diretta previsione di legge.

La cartella deve comunque contenere gli elementi essenziali per identificare la pretesa, come il riferimento all’atto presupposto, per permettere alla beneficiaria di esercitare il proprio diritto di difesa.

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